Respinti i ricorsi al concorsone ASL - Teramo

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In caso di impugnazione degli atti di una procedura concorsuale occorre depositare sempre le prove certe per il convincimento dei giudici

La vicenda

Alcuni dei 3600 partecipanti al concorso per la copertura di 56 posti a tempo indeterminato di operatore socio sanitario, per le esigenze dalla Ausl di Teramo, non erano stati ammessi alle prove successive, essendo risultati non idonei alla prova preselettiva. 

Alcuni concorsisti lamentavano:

- diversi verbali delle commissioni esaminatrici inerenti la conformità dei contenuti del diario della prova preselettiva al bando di concorso, avendo inserito clausole difformi, e predisposto una postazione, per consentire ai candidati privi della documentazione (stampa della domanda in pdf, stampa della e-mail di avvenuta iscrizione al concorso, documento d’identità, ricevuta del contributo di partecipazione al concorso) necessaria per partecipare alla procedura, nonostante il bando sanzionasse con l'esclusione della produzione della documentazione prevista per la partecipazione

- le modalità tecnico organizzative predisposte dalla ditta incaricata per lo svolgimento della prova preselettiva, omettendo di individuare il personale per garantire le attività di supporto

- gli allegati annessi al verbale con i quali sono state approvate le graduatorie "per ordine alfabetico" dei candidati ammessi e non ammessi alle successive prove concorsuali

- i quesiti della prova preselettiva contenuti in una busta di cellofan trasparente in modo da facilitare la visualizzazione delle domande

Il Tar Abruzzo con sentenza numero 2/2018 agli inizi di gennaio c.a. ha deciso a favore della Asl Teramana, condannando i ricorrenti alle spese processuali.

La decisione

I giudici amministrativi innanzitutto ritengono  "che la previsione e l’allestimento, durante le operazioni di svolgimento della prova preselettiva, di una postazione per il supporto ai candidati carenti della documentazione prevista ai fini del perfezionamento della domanda non si pone in contrasto con l’art. 8 del bando violando la disposizione della lex specialis  che prescrive ai candidati di presentarsi alla prova preselettiva, a pena di esclusione, con un elenco di documenti (stampa della domanda in pdf, stampa della e-mail di avvenuta iscrizione al concorso, documento d’identità, ricevuta del contributo di partecipazione al concorso)." ma soprattuto che "Né i ricorrenti dimostrano che alla prova preselettiva sarebbero stati ammessi candidati che invece avrebbero dovuto essere esclusi per non avere effettuato l’iscrizione al concorso e per non aver pagato la relativa tassa di partecipazione." 

Infatti i concorrenti producevano una dichiarazione ai sensi del Dpr 445/2000, assumendosi tutte le proprie responsabilità penali, con la quale sostituivano i documenti richiesti per l'accesso alla prova preselettiva, accedendo "con riserva" alla prova consentendo alla commissione di verificare se erano in possesso dei requisiti di partecipazione.

Inoltre il collegio rigetta anche la lamentela con la quale i ricorsisti dichiaravano che attraverso la busta di cellophane era possibile visionare parte dei quesiti in quanto "i ricorrenti non dimostrano di essere stati tra quelli svantaggiati per aver ricevuto, per ultimi, la consegna del plico cellofanato, né spiegano come fosse possibile leggere il contenuto del plico delle domande e ne dimostrano quani quesiti fossero effettivamentevisibili"

Concludono i giudici che "era onere dei candidati controllare il materiale ricevuto e segnalare alla Commissione le eventuali irregolarità e anomalie della busta contenente i quesiti."

Conclusioni

Prima di procedere con la presentazione di un ricorso, occorre sempre allegare le corrette prove.

Scrivici in futuro per un servizio di consulenza legale, prima di avventurarsi in vicende giudiziarie. 

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