Art. 18 - Compensi

In rosso la parole aggiunte - in blu le parole eliminate

ORIGINALE MODIFICATO

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati, per tutti i tipi di concorso, i compensi da corrispondere al presidente, ai membri ed al segretario delle commissioni esaminatrici, nonché al personale addetto alla vigilanza.

2. La misura dei compensi indicati nel comma 1 può essere aggiornata, ogni triennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle variazioni del costo della vita, rilevate secondo gli indici ISTAT.



Disegno di legge in pdf  

Commenta & Suggerisci