Art. 20 - Concorsi circoscrizionali e sedi di esami

In rosso la parole aggiunte - in blu le parole eliminate

ORIGINALE MODIFICATO

1. Per gli uffici aventi sede in determinate regioni, compartimenti o province, sono banditi, per i posti ivi disponibili, concorsi circoscrizionali per l'accesso ai profili professionali di qualifica o categoria, fatta salva la facoltà di parteciparvi per tutti i cittadini.

2. Le prove di esami dei concorsi si possono svolgere in sedi decentrate, qualora il numero dei concorrenti lo renda necessario

 

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