Art. 22 - Richiesta delle amministrazioni relative assegnazioni

In rosso la parole aggiunte - in blu le parole eliminate

ORIGINALE MODIFICATO

1. Le amministrazioni avanzano richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le unità di personale relative ai posti da coprire distinti per sede di destinazione e profilo professionale.

2. Entro venti giorni dalla richiesta, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio, assegna il personale richiesto.

3. Tale decreto costituisce autorizzazione ad assumere qualora le disposizioni legislative in materia la richiedano.




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