Contratto a tempo determinato

Visite: 1514

Illegittima apposizione del termine - Risarcimento del danno - nessuna perdita del posto di lavoro

La Corte afferma che per quanto riguarda il risarcimento del danno del dipendente pubblico a tempo determinato per illegittima apposizione del termine stesso, la norma applicabile è l’art. 32 comma 5 della legge n. 183 del 2010 che prevede una indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604. Al contrartio non sono applicabili l’art. 8 legge 604/1966 e l’art. 18 della legge n. 300/1970 in quanto il dipendente pubblico con contratto a termine non subisce la perdita di un posto di lavoro.

 

Contattaci via mail per ricevere la sentenza ed altra documentazione, specificando i riferimenti dell'articolo/sentenza.