Retribuzioni percepite indebitamente

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I giudici della corte di cassazione stabiliscono che le amministrazioni possono richiedere le somme percepite dai dipendenti che non avevano diritto ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile, a differenza dell'indebito pensionistico in qaunto la norma da applicare per i dipendenti pubblici è l'articolo 162 comma 7 del DPR 1092/1973.


Infatti l'articolo 2033 stabilisce che: “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.  
La suprema corte riafferma il seguente principio di diritto: “In caso di pubblico impiego privatizzato, nel caso di domanda proposta da una amministrazione nei confronti di un proprio dipendente in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l’erogazione sia avvenuta sine titulo, è consentita la ripetibilità delle somme ex art. 2033 c.c. e tale ripetibilità non è esclusa per buona fede dell’accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi”.

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