Valida la stabilizzazione dei precari che hanno prestato servizio per enti del SSN

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Il principio del pubblico concorso sancito dall’articolo 97 della Costituzione può essere superato con la stabilizzazione del personale evitando pienamente la soluzione alternativa dello scorrimento delle graduatorie.

La vicenda

La suprema giustizia amministrativa ha così deciso con la sentenza n° 5637/2017 riformando la sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n. 1897/2009, concernente una selezione per titoli ed esami per la stabilizzazione del personale precario dell'area di comparto Ctg. A- profilo professionale: Ausiliario specializzato del servizio sanitario.

Nella regione Puglia la struttura sanitaria, a seguito dell’approvazione del piano triennale di stabilizzazione dei precari, indiceva un concorso interno per personale di categoria a comparto sanità.

Alcuni concorsisti, a seguito dell’esclusione dal bando di concorso interno, per mancanza del requisito dell’anzianità di servizio, proponevano ricorso chiedendo l’annullamento degli atti ricercando le motivazioni secondo le quali si procedeva a stabilizzare i precari, al posto di utilizzare gli idonei della graduatoria vigente, mediante lo scorrimento della stessa.

La decisione

La normativa attuale, la legge finanziaria n° 296/2006 e nel caso di specie la legge regionale Puglia 10/2007, prevede per la copertura dei posti di posizione non dirigenziale del comparto sanità, enti del SSN, la priorità della stabilizzazione dei lavoratori precari che hanno svolto attività lavorativa presso gli enti medesimi, superando lo scorrimento delle graduatorie valide ed efficaci.

La stessa corte costituzionale ha evidenziato che negli enunciati linguistici non sono previsti indicazioni per quanto riguarda l’ordine di priorità dell’utilizzo delle procedure di stabilizzazione o delle graduatorie vigenti. “il principio per cui la stabilizzazione del personale precario può rappresentare la ragione di una disposizione che deroghi al principio costituzionale del pubblico concorso, senza che possa stabilirsi, in relazione a tale scelta, alcun ordine di priorità rispetto all’alternativa dello scorrimento delle graduatorie.”

Pertanto i Giudici di Palazzo Spada affermano pertanto la facoltà di stabilizzare i lavoratori che hanno svolto servizio per periodi importanti presso gli enti del SSN, essendo già in possesso di professionalità adeguata ed avendo già superato procedure selettive attraverso l’istituto del concorso pubblico. “le disposizioni della legge n. 296/2006 (art. 1, comma 519) hanno previsto l’applicazione del beneficio esclusivamente in favore del personale in possesso di determinati specifici requisiti soggettivi (l’aver superato prove selettive ed il possesso di tre anni di servizio nel quinquennio anteriore).”

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