Anche chi rifiuta l'alcoltest va avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore

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La Suprema Corte di Cassazione, sezione 4° Penale, con sentenza n. 49236/2016 (consultabile qui) ha deciso che nello svolgimento degli accertamenti previsti ex art. 186 del Nuovo Codice della Strada (c.d. alcoltest) da parte dell'organo di polizia stradale procedente, l'avvertimento rivolto al conducente, contenente l'avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore nel compimento dei suddetti accertamenti, dev'essere dato anche nel caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento da parte dell'interessato, collocandosi temporalmente tale rifiuto in un momento successivo all'avvio della procedura, che quindi ha pacificamente inizio allorché l'organo procedente effettua la richiesta di sottoposizione all'accertamento strumentale. 
Tale situazione infatti rientra tra gli accertamenti strumentale utilizzato per accertare tale stato di alterazione psico-fisica (cosiddetto "alcoltest") rappresenta un atto urgente sullo stato delle persone e pertanto sottoposto alle garanzie di legge ex art. 114 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale" che stabilisce, in linea generale, che "nel procedere al compimento degli atti indicati nell'articolo 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia".
Alcune sentenze della Corte di cassazione (Corte di cassazione, sezione IV penale n. 43845 del 26 settembre 2014) avevano affermato che in caso di rifiuto ai sensi dell'articolo 186 comma 7 del codice della strada non sussiste l'obbligo di dare l'avviso in questione. La Suprema Corte è poi intervenuta, a sezioni unite, con la sentenza n. 5396 del 29 gennaio 2015 ed ha invece chiarito che l'avvertimento del diritto all'assistenza difensiva è riferibile anche agli accertamenti mediante spirometro. L'avvertimento però dev'essere dato soltanto quando l'organo di polizia, sulla base di precise circostanze di fatto, ritenga "di desumere un possibile stato di alterazione del conducente, indicativo dello stato di ebbrezza e, segnatamente, prima di procedere all'accertamento mediante l'etilometro".
Occorrono cioè due requisiti:
• il cosiddetto "accertamento sintomatico";
• il rispetto del lasso temporale del mancato inizio dell'utilizzo dello strumento.
Dal che, quindi, si deduce che gli avvisi devono essere in ogni caso dati al conducente, ma non al momento del compimento di accertamenti preliminari, bensì prima di utilizzare l'etilometro.
Nel caso in esame, la corte, sulla base delle testimonianze raccolte in sede di giudizio ha verificato che tale avviso, seppur non riportato nel processo verbale redatto contestualmente all'operazione svolta, era stato comunque dato al conducente in forma verbale e pertanto l'obbligo in capo all'organo procedente era stato esperito.
 
Andrea Bufarale