Nei mini-Comuni la cessazione del part time apre a un'assunzione a tempo pieno

La Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione Lombardia, con deliberazione n. 332/2016, ha deciso che per i Comuni al di sotto dei mille abitanti, in tema di capacità assunzionali, vale solo la regola generale che le spese di personale, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008 affermando inoltre che tali piccoli Comuni possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, il cosiddetto turn over «uno a uno».
La decisione prende il via dalla richiesta del Sindaco di Valgoglio (BG) sulla possibilità di assumere un dipendente a tempo pieno a fronte alla cessazione di un dipendente a part-time avvenuta nell'anno 2013.
La Corte dei conti, richiama, a questo punto, la deliberazione n. 52/2010 delle Sezioni Riunite, le quali hanno già avuto modo di affermare che per gli enti in esame, le cessazioni intervenute possono essere ricoperte anche in anni successivi a quello immediatamente seguente conteggiando tutte le cessazioni, non già utilizzate, intervenute dal 2006 in poi.
In altre parole, poiché si tratta di piccoli Comuni, il turn over include tutte le vacanze complessivamente verificatesi (ma non ancora coperte) nell'arco temporale compreso tra l'anno antecedente l'entrata in vigore della disposizione (1° gennaio 2007) e quello precedente l'assunzione.
Per questo motivo, anche se la cessazione è stata il 31 dicembre 2013 e l'ente medesimo non ha proceduto a una nuova assunzione, sussiste il presupposto che legittima l'ente a esercitare la nuova facoltà assunzionale purché l'assunzione medesima non comporti lo sforamento del tetto di spesa del 2008.
 
Andrea Bufarale