«Sì» al cumulo di permessi diversi fino all'intera giornata

L'Aran, con orientamento applicativo n. RAL_1886 del 18/11/2016 (consultabile integralmente qui), si è espressa positivamente sulla possibilità di cumulo di permessi diversi nell'arco dell'intera giornata lavorativa.
L'Aran infatti ribadisce il principio di carattere generale che tali permessi possono sommarsi e dare luogo, compatibilmente con le esigenze di servizio, ad assenze per una intera giornata lavorativa.
Con riferimento specifico a quelli per il diritto alla studio, le cosiddette 150 ore, essi possono sommarsi con i permessi orari di cui alla legge n. 104/1992; nonché con i riposi compensativi, con quelli giornalieri per il cosiddetto allattamento e ancora con gli accantonamenti della banca delle ore, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente, e infine con i permessi brevi o a recupero nel rispetto dei vincoli dettati dall'articolo 20 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 6 luglio 1995, cioè non superiori alla metà della durata del giorno di lavoro, purché abbiano una durata non inferiore a 4 ore e rispettando la soglia massima delle 36 ore annue.
Altra indicazione è che il dipendente che fruisce di riposi giornalieri ex Dlgs n. 151/2001può usufruire nello stesso giorno di permessi brevi o a recupero fino a quattro ore.
L'ultimo chiarimento in questa materia è il seguente: il dipendente che fruisce di congedi parentali a ore può fruire nello stesso giorno di permessi ex legge n. 104/1992, per il diritto allo studio, di quelli compensativi, della banca delle ore e dei permessi per lo svolgimento delle attività sindacali.
 
Andrea Bufarale