Art. 19 - Concorsi unici

In rosso la parole aggiunte - in blu le parole eliminate

ORIGINALE MODIFICATO

1. Le amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni, delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, degli enti locali e loro consorzi, delle istituzioni universitarie e delle istituzioni ed enti di ricerca e di sperimentazione, reclutano il personale di cui necessitano, mediante ricorso alle graduatorie di vincitori di concorso predisposte presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la funzione pubblica, le amministrazioni pubbliche possono essere autorizzate a svolgere direttamente i concorsi.

Disegno di legge in pdf  

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