Art. 29 - Campo di applicazione

In rosso la parole aggiunte - in blu le parole eliminate

ORIGINALE MODIFICATO

1. Le assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni ed enti pubblici, dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482 , come integrato dall'art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , avvengono secondo le modalità di cui all'art. 30 del presente regolamento.

 

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