Allegato - Tabella

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ORIGINALE MODIFICATO

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

A) Elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie.

a) Carico familiare: si intende quello rilevato dallo stato di famiglia e determinato secondo le modalità previste per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.

Le persone a carico da considerare sono:
1) coniuge convivente e disoccupato iscritto in prima classe;
2) figlio minorenne convivente e a carico;
3) figlio maggiorenne fino al compimento del ventiseiesimo anno di età se studente e disoccupato iscritto in prima classe, oltre che convivente e a carico, ovvero senza limiti di età se invalido permanentemente inabile al lavoro;
4) fratello o sorella minorenne convivente e a carico.

b) Situazione economica e patrimoniale del lavoratore: deve intendersi la condizione reddituale derivante anche dal patrimonio immobiliare e mobiliare dell'iscritto, con esclusione del suo nucleo familiare.

c) Anzianità di iscrizione: viene calcolata con riferimento alla data di iscrizione o reiscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio.

d) Grado di invalidità.

B) Valutazione degli elementi.
A tutti gli iscritti è attribuito un punteggio base uguale a +1000 riferito alla data convenzionale del mese di aprile 1988; su tale punteggio base sono da operare le seguenti variazioni, con l'avvertenza che il punteggio da attribuire per l'anzianità di iscrizione o reiscrizione è quello relativo al mese a cui si fa riferimento, senza considerare le frazioni:
I) per ogni mese di anzianità pregressa alla suddetta data: punti -1;
II) per le iscrizioni e le reiscrizioni effettuate successivamente alla data convenzionale del mese di aprile 1988 si dovranno aggiungere al punteggio base per ogni mese: punti +1;
III) per ogni persona a carico: punti -12;
IV) per i redditi annui a qualsiasi titolo imputabili personalmente al lavoratore:
    fino a  L.  1.000.000  punti 0;
    da   L.  1.000.001  fino  a   L.   2.000.000  punti   + 1;
    da   L.  2.000.001  fino  a   L.   3.000.000  punti   + 2;
    da   L.  3.000.001  fino  a   L.   4.000.000  punti   + 3;
    da   L.  4.000.001  fino  a   L.   5.000.000  punti   + 6;
    da   L.  5.000.001  fino  a   L.   6.000.000  punti  + 12;
    da   L.  6.000.001  fino  a   L.   7.000.000  punti  + 18;
    da   L.  7.000.001  fino  a   L.   8.000.000  punti  + 24;
    da   L.  8.000.001  fino  a   L.   9.000.000  punti  + 36;
    da   L.  9.000.001  fino  a   L.  10.000.000  punti  + 48;
    per ogni ulteriore fascia di L. 1.000.000, ulteriori + 12.
V) a tutti i lavoratori invalidi iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio sono attribuiti i seguenti punteggi:
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 ? Percentuale ? Punteggio ?  Invalidi di guerra  ? Punteggio ?  
 ? invalidante ?           ? e servizio categorie ?           ?  
 ??????????????????????????????????????????????????????????????  
 ?   91-100%   ?   - 28    ?        1ª cat.       ?   - 28    ?  
 ?   81- 90%   ?   - 24    ?        2ª cat.       ?   - 24,5  ?  
 ?   71- 80%   ?   - 20    ?        3ª cat.       ?   - 21    ?  
 ?   61- 70%   ?   - 16    ?        4ª cat.       ?   - 17,5  ?  
 ?   51- 60%   ?   - 11,5  ?        5ª cat.       ?   - 14    ?  
 ?   41- 50%   ?   -  7,5  ?        6ª cat.       ?   - 10,5  ?  
 ?   33- 40%   ?   -  3,5  ?        7ª cat.       ?   -  7    ?  
 ?             ?           ?        8ª cat.       ?   -  3,5  ?  

Il punteggio complessivo di graduatoria deve essere riferito alla data del 31 dicembre di ciascun anno.
Il punteggio per i figli a carico è attribuito ad entrambi i genitori disoccupati; in caso di assunzione di uno dei due coniugi la posizione in graduatoria dell'altro rimasto disoccupato è immediatamente rideterminata non computando il punteggio prima attribuito per il coniuge ed i figli.
Il lavoratore con punteggio minore precede in graduatoria il lavoratore con punteggio maggiore; in caso di parità i lavoratori sono collocati in graduatoria secondo la maggiore anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, in ordine decrescente di data di nascita.


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